Sez. 5, Sentenza n. 678 del 15/04/1969 Ud. (dep. 17/06/1969) Rv. 111903 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PROVA DELLA DISTRAZIONE, DISTRUZIONE OD OCCULTAMENTO DI BENI - ACCERTAMENTO IN MODO PRESUNTIVO - CRITERI.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PROVA DELLA DISTRAZIONE, DISTRUZIONE OD OCCULTAMENTO DI BENI - ACCERTAMENTO IN MODO PRESUNTIVO - CRITERI.*
In tema di bancarotta fraudolenta l'effetto specifico degli Atti di distrazione, distruzione, occultamento ecc. E costituito dalla sparizione del bene pertanto e possibile risalire per mezzo di presunzioni dall'effetto obiettivamente accertato - (mancato reperimento del bene di cui si ignora la destinazione) - alla causa che lo ha prodotto (Azione diretta a sottrarre il bene all'Azione esecutiva concorsuale), secondo i criteri della causalita normale.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)