Sez. 5, Sentenza n. 1815 del 24/11/1969 Ud. (dep. 09/02/1970) Rv. 113928 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - FATTI COMMESSI SU BENI: ESPOSIZIONE DI PASSIVITA INESISTENTI - DISTRAZIONE - MANCATA DIMOSTRAZIONE DELLA DESTINAZIONE DATA AI BENI NON RINVENUTI NEL PATRIMONIO DEL FALLITO -RILEVANZA PROBATORIA.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - FATTI COMMESSI SU BENI: ESPOSIZIONE DI PASSIVITA INESISTENTI - DISTRAZIONE - MANCATA DIMOSTRAZIONE DELLA DESTINAZIONE DATA AI BENI NON RINVENUTI NEL PATRIMONIO DEL FALLITO -RILEVANZA PROBATORIA.*
Il giudice puo affermare il reato di bancarotta per distrazione, fondando il suo convincimento sul comportamento dell'imprenditore che non abbia voluto o potuto spiegare la destinazione dei beni usciti dal suo patrimonio, ovvero abbia addotto al riguardo giustificazioni inconsistenti e pretestuose. Il giudice, tuttavia, non puo trarre il suo convincimento, con ragionamento automaticamente presuntivo, dal solo fatto che sussiste un disavanzo dell'azienda in dissesto, del quale disavanzo l'imprenditore non abbia dato una giustificazione plausibile. Onde la necessita che il giudice, di fronte ad una situazione fallimentare, che faccia sospettare una condotta illecita del fallito, svolga anzitutto un'indagine per assodare se i debiti del fallito siano la conseguenza dell'acquisto di beni che sono divenuti introvabili. Solo dopo tale accertamento e lecito affermare - in difetto di una giustificazione accettabile - che la scomparsa di uno o piu beni e stato l'effetto di un atto volontario del fallito, tendente ad eliminare o a ridurre la garanzia dei creditori. (Conf 111903, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)