Sez. U, Sentenza n. 11065 del 10/10/1992 (Rv. 478841 - 01)
Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere | Proposizione dell'istanza di regolamento di competenza - Sospensione del processo - Declaratoria di inammissibilità del regolamento - Riassunzione - Modalità - Termine - Decorrenza.
Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere
Dopo la sospensione del processo, in conseguenza della proposizione di istanza di regolamento di competenza, la riassunzione, con atto da notificarsi al procuratore costituitosi davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, è soggetta al termine di cui all' art. 50 cod. proc. civ., con decorrenza dalla comunicazione della decisione della Suprema Corte, anche in caso di declaratoria di inammissibilità del regolamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)