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Sez. 1 - , Ordinanza n. 26000 del 17/10/2018 (Rv. 651320 - 02)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - PRODOTTI - AFFINI | Tutela rafforzata dei marchi notori o rinomati – Ambito della tutela – Violazioni sanzionabili– Pregiudizio alla capacità distintiva (c.d. diluzione) – Pregiudizio alla notorietà (c.d. corrosione) – Pregiudizio da conseguimento di indebito vantaggio (c.d. parassitismo).
Stato
decisa il 2018-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651320-02

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - PRODOTTI - AFFINI

In materia di marchio notorio o rinomato, le violazioni contro le quali è assicurata la relativa tutela sono tre e ricomprendono: innanzitutto, il pregiudizio al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà, indicato con il termine di "diluizione", che si manifesta quando risulta indebolita la sua idoneità ad identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato; inoltre, il pregiudizio arrecato alla notorietà, designato con il termine di "corrosione", che si verifica quando i prodotti o i servizi per i quali il segno identico o simile è usato dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso; infine, il pregiudizio rappresentato dal conseguimento di un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, detto anche "parassitismo", che va ricollegato, non al pregiudizio subito dal marchio, quanto piuttosto al vantaggio tratto dal terzo dall'uso del segno identico o simile al marchio.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 21/12/1988 num. 89 art. 4, Decisione Consiglio CEE 21/12/1988 num. 89 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)