Sez. 1 - , Ordinanza n. 4721 del 21/02/2020 (Rv. 657065 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - IN GENERE | Segni atipici - “Domain name” - Riproduzione di un marchio "forte" altrui - Contraffazione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - IN GENERE
In tema di segni distintivi atipici, la registrazione di un "domain name" di sito internet che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio poiché permette di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio, sicché solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva escluso la convalidazione del marchio "grazia.net" in quanto comportante un oggettivo agganciamento, atteso il medesimo nucleo ideologico-semantico, al marchio forte "Grazia", rinomato ed altamente distintivo dell'omonima testata editoriale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 13, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)