Sez. 1, Ordinanza n. 8883 del 03/04/2025 (Rv. 674265-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI | Liquidazione coatta amministrativa - Sentenza che decide l'opposizione allo stato passivo deliberata successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 181 del 2015 - Rimedi esperibili - Appello - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI
In caso di liquidazione coatta amministrativa bancaria, pendente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 181 del 2015 (16/11/2015), la sentenza che decide l'opposizione allo stato passivo non è appellabile ma ricorribile per cassazione, in forza della interpretazione letterale della disposizione transitoria di cui all'art. 3 del medesimo d.lgs.
Decreto Legisl. 16/11/2015 num. 181 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)