Sez. 1 - , Ordinanza n. 29052 del 11/11/2019 (Rv. 655633 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI | - Società di intermediazione mobiliare - Liquidazione coatta amministrativa - Opposizione allo stato passivo - Disciplina applicabile “ratione temporis” prima del d.lgs. n. 181 del 2015 - Sentenza - Appello - Ricorso immediato per cassazione - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI
In tema di accertamento del passivo nella liquidazione coatta amministrativa di società di intermediazione mobiliare, nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 181 del 2015, è applicabile "ratione temporis" la norma speciale di cui all'art. 88, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993, la quale postula l'appellabilità - non la diretta ricorribilità per cassazione ex art. 99 l.fall. - della sentenza del tribunale di decisione delle cause di opposizione al passivo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/11/2015 num. 181, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 88 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)