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Sez. 2, Sentenza n. 12800 del 06/03/2009 Ud. (dep. 23/03/2009) Rv. 243953 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO | Profitto - Carattere - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243953-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO

Nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. (La Corte ha riconosciuto la sussistenza dell'elemento psicologico del reato anche nella fattispecie relativa alla sottrazione di un'arma ad una guardia giurata al solo fine di umiliare la vittima).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)