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Sez. 2, Sentenza n. 49265 del 07/12/2012 Ud. (dep. 19/12/2012) Rv. 253848 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO | Profitto - Carattere - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253848-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO

Nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (La Corte ha ritenuto, nella specie, che il fine di ottenere "un bacio" in cambio della restituzione di un monile sottratto integrasse l'utilità, anche solo morale, che qualifica il dolo specifico del reato di rapina, distinguendolo da quello di violenza privata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)