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Sez. 4, Sentenza n. 4904 del 10/03/1999 Ud. (dep. 16/04/1999) Rv. 213533 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Norme extrapenali integratrici - Modifica del limite di peso al di sotto del quale non si applicano le disposizioni della l.298/74 sul trasporto per conto terzi - Configurabilità del detto fenomeno successorio - Esclusione - "Ratio" - Fattispecie: trasporto abusivo.
Stato
decisa il 1999-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213533-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI

La disposizione dell'art. 88, comma 2, parte seconda, del nuovo codice della strada, che ha stabilito che le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n.298 non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6.t., non determina, in relazione al delitto di trasporto senza autorizzazione di cui all'art. 46 l. cit., un fenomeno di successione nel tempo di leggi penali, neanche sotto il profilo di successione di norme extrapenali integratrici, in quanto le disposizioni penali che prevedono come elemento costitutivo non una particolare qualità del soggetto attivo, bensì la mancanza di un provvedimento amministrativo di autorizzazione, licenza o consimile, non hanno bisogno di alcuna integrazione riguardo al significato e alla portata del suddetto elemento, giacché l'attività è lecita se esiste il permesso di svolgerla, illecita in caso contrario, a nulla rilevando, sotto questo profilo, le modificazioni che intervengano all'interno o sulle condizioni dei provvedimenti di rilascio, sospensione, revoca o recupero delle autorizzazioni medesime.

Riferimenti normativi: Legge 06/06/1974 num. 298 art. 46 CORTE COST., Cod. Strada art. 88 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 88 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)