diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 8374 del 11/01/2008 Ud. (dep. 25/02/2008) Rv. 239280 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Pericoli di incidenti rilevanti - Tab. A all. al D.Lgs. n. 238 del 2005 - Sostituzione della tabella I all. al D.Lgs. n. 334 del 1999 - Natura di norma extrapenale integratrice - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239280-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

In tema di prevenzione infortuni, l'integrale sostituzione della tabella I, allegata al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) con l'attuale tabella A, allegata al D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238, ha inciso sulla fattispecie penale dell'art. 27 (in particolare, nella parte in cui è stata elevata a 2500 tonn. la soglia del quantitativo di prodotti petroliferi stoccabili, al di sotto della quale non sono applicabili gli artt. 6 e 7) disegnandone un ambito più ristretto, in quanto ha definito direttamente l'ambito oggettivo della condotta penalmente rilevante. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha escluso che la modifica normativa di cui alla novellata tabella abbia natura di norma extrapenale integratrice del precetto penale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 334, Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 334 art. 6, Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 334 art. 7, Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 334 art. 27, Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 334, Decreto Legisl. 21/09/2005 num. 238, Decreto Legisl. 21/09/2005 num. 238

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)