Sez. 3, Sentenza n. 10162 del 22/05/1990 Ud. (dep. 10/07/1990) Rv. 184872 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - CONCORSO DEGLI ACQUIRENTI DEI LOTTI - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*
EDILIZIA - IN GENERE - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - CONCORSO DEGLI ACQUIRENTI DEI LOTTI - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*
In tema di lottizzazione abusiva con successiva vendita di fondi lottizzati, non può tenersi distinta la posizione di chi vende da quella di chi acquista, perché il presupposto logico dell'imputazione e che tutti siano consapevoli dell'illiceità del loro operato, se diretta alla successiva costruzione abusiva. Le due posizioni sono separabili solo se risulti provata la malafede dei venditori, che, traendo in inganno gli acquirenti, li convincono della legittimità della operazioni. (V mass n 146429; (contra mass n 153046; (contra mass n 158213; (contra mass n 176634; (contra mass n 177107).*
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)