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Sez. L, Sentenza n. 4372 del 13/04/1993 (Rv. 481812 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - In genere | Ipoacusie - Accertamento con il cosiddetto nuovo metodo Rossi - Validità - Portata - Prova della non riconducibilità della ipoacusia a fattori extra lavorativi - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481812-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - In genere

In tema di infortuni e malattie professionali, l'accertamento del grado di inabilità derivante da ipoacusia con il ricorso al cosiddetto nuovo metodo Rossi - il quale considera normale la funzione uditiva fino a che il livello medio di soglia, per le frequenze della voce di conversazione, non superi i 25 decibel (al di sotto dei quali il difetto uditivo è anatomico e non funzionale) e sottrae dal valore tabellare della perdita della funzione uditiva (riferibile alla sola tecnoacusia) il danno da presbiosocioacusia (sordità parziale causata dall'età e dall'inquinamento acustico extralavorativo) nella misura massima, per l'età lavorativa più avanzata (e, quindi, graduabile per le età intermedie) del 10, 8 per cento, arrotondata all'11 per cento - non contrasta con i principi dettati dalla normativa sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, né esclude la possibilità dell'assicurato, attesa la validità probatoria presuntiva dei criteri statistici cui il metodo stesso è informato, di addurre e comprovare in concreto la non riconducibilità della sua ipoacusia a fattori extra lavorativi.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 78 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)