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Sez. U, Sentenza n. 621 del 02/03/1966 (Rv. 321235 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO - TRATTAMENTO DI RECIPROCITA - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - CONVENZIONE ITALO FRANCESE DEL 3 GIUGNO 1930.*
Stato
decisa il 1966-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321235-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO - TRATTAMENTO DI RECIPROCITA - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - CONVENZIONE ITALO FRANCESE DEL 3 GIUGNO 1930.*

La convenzione italo-francese del 3 giugno 1930-resa esecutiva in Italia con legge 7 gennaio 1932, n.45- non impone ai paesi contraenti lo Obbligo di adottare nel rispettivo ordinamento giuridico particolari criteri di collegamento per la Determinazione della Competenza internazionale dei propri giudici, salvo che per il disposto degli artt. 19 e 30. Con quest'ultima disposizione la cennata convenzione restringe l'ambito di applicazione dell'art. 14 del cod.civ. francese ed escludere che la cittadinanza francese determini da sola la giurisdizione in ordine alle materie nello stesso art. 30 indicate, dettando apposita disciplina. Correlativamente ne risulta ristretto l'ambito di applicazione dello art. 4 n.4 cod.proc.civ. italiano, sicche il giudice italiano, per le ipotesi di cui al cennato art. 30 della convenzione, deve dichiarare di ufficio il proprio difetto di giurisdizione se il convenuto francese risieda ovvero abbia domicilio in Francia o se l'obbligazione sia sorta o debba essere eseguita in Francia, a meno che il convenuto stesso non accetti - espressamente o con comportamento processuale non equivoco - la giurisdizione italiana. L'art. 19 della predetta convenzione pone, ai fini della giurisdizione, il criterio della prevenzione allo scopo evidente di rendere possibile il riconoscimento delle sentenze emesse dai giudici di uno fra i paesi contraenti, nell'altro, perche tale riconoscimento sarebbe altrimenti precluso dal giudicato formatosi in uno dei due paesi. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)