Sez. U, Sentenza n. 1035 del 24/03/1976 (Rv. 379694 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO - IRRILEVANZA - DEROGA - CONVENZIONE ITALO-FRANCESE DEL 3 GIUGNO 1930 - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - CONSEGUENZE - SUCCESSIVA ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE STRANIERA - ININFLUENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO - IRRILEVANZA - DEROGA - CONVENZIONE ITALO-FRANCESE DEL 3 GIUGNO 1930 - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - CONSEGUENZE - SUCCESSIVA ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE STRANIERA - ININFLUENZA.*
L'art 19 della convenzione italo-francese del 3 giugno 1930 (resa esecutiva con la legge 7 gennaio 1932, n 45) stabilisce - in deroga all'art 3 cod proc civ - il criterio della prevenzione allo scopo di rendere possibile il riconoscimento delle sentenze emesse dai giudici di uno degli stati contraenti, che, diversamente, sarebbe precluso poiche, sia in Italia che in Francia, la giurisdizione nazionale non e esclusa dalla pendenza della medesima causa, o di altra con questa connessa, davanti a un giudice straniero. Alla stregua di tale disciplina e del tutto irrilevante il momento successivo dell'asserita accettazione della giurisdizione straniera da parte di uno dei contendenti, ove sia gia pendente la causa davanti al giudice italiano. (V 621/66, mass n 321235).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Tratt. Internaz. 03/06/1930 num. 19, Legge 07/01/1932 num. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)