Sez. 1, Sentenza n. 10436 del 18/05/2005 (Rv. 584050 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Preliminare di vendita - Fallimento del venditore - Scelta del curatore, "ex" art. 72, quarto comma, legge fall., fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto - Potere discrezionale del curatore - Configurabilità - Libertà di forme ed assenza di limiti temporali - Sussistenza - Natura dell'atto di esercizio della scelta - Effetti - Opzione effettuata nel corso del giudizio di appello - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA
Con riguardo al contratto preliminare di compravendita, in caso di fallimento del promittente venditore, la scelta del curatore tra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto, contemplata dall'art. 72, quarto comma, legge fall. - che è espressione di un potere discrezionale del curatore, per la tutela degli interessi della massa dei creditori - è esercitabile in ogni sede in piena libertà di forme e senza limiti temporali. Ne consegue che, ove tale opzione sia formulata nel processo per paralizzare, nel giudizio di appello, la domanda proposta dal promissario acquirente ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., essa non è assoggettata al regime proprio dei "nova" di cui al nuovo testo dell'art. 345 cod. proc. civ., non potendo, avuto riguardo proprio alla sua descritta natura, essere assimilata ad una eccezione formulabile nella comparsa di risposta, o comunque sottoposta ai termini di cui all'art. 183, ultimo comma, cod. proc. civ. per la precisazione o modificazione delle difese.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72 com. 4, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)