Sez. 1, Sentenza n. 21434 del 05/10/2006 (Rv. 594338 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE | Conseguenze - Accertamento nel merito - Preclusione - Impugnazione - Travolgimento - Fondamento - Fattispecie - Relativa all'esercizio, con l'appello, della facoltà del curatore fallimentare di sciogliersi da un contratto preliminare di vendita di un immobile.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE
L'improcedibilità dell'appello (nella specie, per tardiva costituzione dell'appellante) si pone come pronuncia preclusiva di ogni accertamento nel merito, in ragione dell'insanabile vizio relativo al sorgere del rapporto processuale, e travolge completamente il mezzo d'impugnazione, senza che possa esserne risparmiata una parte. Ne consegue che è inammissibile in sede di legittimità la censura con la quale la curatela fallimentare lamenti che il giudice d'appello abbia dichiarato l'improcedibilità dell'impugnazione del curatore fallimentare con la quale si intendeva esercitare la facoltà, di cui all'art. 72 legge fall., di sciogliersi dal contratto preliminare di vendita di un immobile, senza valutare il valore sostanziale del recesso così esercitato, da una parte, e senza pronunciarsi, dall'altra, sulla domanda nuova relativa all'intervenuto scioglimento del detto contratto a seguito della dichiarazione di recesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 348, Legge Falliment. art. 72, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)