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Sez. L, Sentenza n. 7037 del 26/08/1987 (Rv. 455208 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - PARTO - OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI ASSISTENZA AL PARTO ENTRO QUINDICI GIORNI DALL'EVENTO - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - PERDITA DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE PER IL PERIODO ANTERIORE AL QUINDICESIMO GIORNO PRECEDENTE LA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO.*
Stato
decisa il 1987-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455208-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - PARTO - OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI ASSISTENZA AL PARTO ENTRO QUINDICI GIORNI DALL'EVENTO - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - PERDITA DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE PER IL PERIODO ANTERIORE AL QUINDICESIMO GIORNO PRECEDENTE LA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO.*

L'inosservanza del disposto del primo comma dell'art. 15 del d.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026 (regolamento di esecuzione della legge n. 1204 del 1971 sulla tutela delle lavoratrici madri) - secondo cui, ai fini dei diritti conseguenti al parto, la lavoratrice deve produrre, entro quindici giorni dall'evento, il certificato di assistenza al parto dal quale risulti la data dell'evento medesimo - non influisce sul diritto della lavoratrice stessa alla conservazione del posto di lavoro (ai sensi dell'art. 2 della legge) fino al compimento di un anno di età del bambino, ma determina soltanto la perdita delle prestazioni economiche per il periodo anteriore al quindicesimo giorno precedente la presentazione del certificato stesso (che può consistere in qualsiasi documento idoneo a comprovare il parto e la data di esso) e non anche delle prestazioni successive.*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., DPR 25/11/1976 num. 1026 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)