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Sez. L, Sentenza n. 797 del 27/01/1998 (Rv. 511975 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO | Gravidanza - Certificato - Formalità di cui al regolamento alle legge sulle lavoratrici madri - Inosservanza - Sanzioni - Esclusione - Possibilità di regolarizzazione - Sussistenza - Data di presentazione della certificazione - Rilevanza ai fini del diritto alla retribuzione.
Stato
decisa il 1998-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511975-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO

L'art. 14 del d.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026 (regolamento di esecuzione della legge n. 1204 del 1971 sulla tutela delle lavoratrici madri), pur prescrivendo determinate formalità quanto alla redazione ed alla produzione del certificato di gravidanza, non collega alcuna sanzione all'inosservanza di tali requisiti formali, prevedendo che il certificato (comunque prodotto) possa essere regolarizzato a richiesta del datore di lavoro e dell'istituto assicuratore, ferma comunque la rilevanza della data di presentazione della certificazione ritenuta dal giudice idonea - secondo il disposto del secondo comma dell'art. 2 della legge - a dimostrare la gravidanza, poiché, ai sensi dell'art. 4 del citato regolamento di esecuzione, solo da detta data spetta alla lavoratrice (illegittimamente licenziata) la retribuzione nella misura intera.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 32, DPR 25/11/1976 num. 1026 art. 4, DPR 25/11/1976 num. 1026 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)