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Sez. L, Sentenza n. 2778 del 20/03/1987 (Rv. 451890 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - RIDUZIONE DELL'INABILITÀ DELLO ASSICURATO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1987-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451890-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - RIDUZIONE DELL'INABILITÀ DELLO ASSICURATO - EFFETTI.*

Qualora in Sede di visita di revisione effettuata dopo la scadenza del decennio dalla Costituzione di rendita Inail, risulti ridotta (ma non totalmente esclusa) l'inabilità dell'assicurato, l'istituto - ai sensi dell'art. 75 del T.U. 30 giugno 1965 n. 1124 - deve procedere alla Determinazione della entità della definitiva inabilità e non può direttamente revocare o ridurre la rendita stessa, bensì disporre la capitalizzazione, nei termini ivi indicati, con la corresponsione della corrispondente somma ad Estinzione di ogni diritto dell'assicurato, quando l'inabilità residua del lavoratore risulti determinata, in maniera definitiva, in misura superiore al 10% ed inferiore al 16%. (V 6481/85, mass n 443552; (V 2749/84, mass n 434790).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 75 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)