Sez. U, Sentenza n. 2088 del 04/05/1989 (Rv. 462667 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - EFFETTI DELLA DECISIONE SULLA GIURISDIZIONE - IUS SUPERVENIENS RELATIVO NON ALLA GIURISDIZIONE MA ALLA QUALIFICAZIONE DEI FATTI POSTI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - EFFETTI DELLA DECISIONE SULLA GIURISDIZIONE - IUS SUPERVENIENS RELATIVO NON ALLA GIURISDIZIONE MA ALLA QUALIFICAZIONE DEI FATTI POSTI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
L'autorità vincolante della sentenza resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in Sede di regolamento preventivo con la quale, in relazione a domanda proposta da un dipendente del consorzio per il nucleo di industrializzazione di gela, sia stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario, sul rilievo della qualità di ente pubblico economico del datore di lavoro, non può essere esclusa per effetto della successiva entrata in vigore della legge della regione Sicilia 4 gennaio 1984 n. 1, implicante un mutamento dei compiti di detto consorzio idoneo a conferirgli la diversa veste di ente pubblico non economico, tenuto conto che la definitività di detta pronuncia è insensibile allo "ius superveniens", che non investa direttamente la giurisdizione, ma qualifichi diversamente i fatti posti a fondamento della stessa. (V 6648/81, mass n 417501).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 04/01/1984 num. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)