Sez. U, Sentenza n. 6648 del 16/12/1981 (Rv. 417501 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DIPENDENTE STATALE COLLOCATO A RIPOSO - DOMANDA DI RILIQUIDAZIONE DELLA INDENNITÀ DI BUONUSCITA PER RAGIONI DIVERSE DALLA COMPUTABILITÀ DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DELL'ENPAS DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ - PRECEDENTE PRONUNZIA DELLE SEZIONI UNITE DELLA SUPREMA CORTE, AFFERMATIVA DELLA GIURISDIZIONE, O GIUDICATO FORMATOSI SU ANALOGA PRONUNCIA DEL GIUDICE DEL MERITO - ININFLUENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DIPENDENTE STATALE COLLOCATO A RIPOSO - DOMANDA DI RILIQUIDAZIONE DELLA INDENNITÀ DI BUONUSCITA PER RAGIONI DIVERSE DALLA COMPUTABILITÀ DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DELL'ENPAS DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ - PRECEDENTE PRONUNZIA DELLE SEZIONI UNITE DELLA SUPREMA CORTE, AFFERMATIVA DELLA GIURISDIZIONE, O GIUDICATO FORMATOSI SU ANALOGA PRONUNCIA DEL GIUDICE DEL MERITO - ININFLUENZA.*
Nella controversia promossa davanti al giudice ordinario e nei confronti dell'ENPAS da un dipendente statale collocato a riposo, per conseguire una riliquidazione dell'indennità di buonuscita per ragioni diverse dalla computabilità della tredicesima mensilità, la sopravvenuta entrata in vigore, anche in Sede di legittimità, della legge 20 marzo 1980 n. 75 comporta, in applicazione dell'art. 6 primo comma della legge medesima, la necessità di rilevare il difetto di giurisdizione del giudice adito, per essere la causa devoluta alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo. Tale principio non trova ostacolo nella presenza di una precedente pronuncia delle Sezioni Unite della suprema Corte, affermativa di quella giurisdizione, ovvero nel giudicato formatosi su analoga pronuncia del giudice del merito, atteso che l'immediata operatività del suddetto "ius superveniens" può essere esclusa solo a fronte del giudicato formatosi su una pronuncia di merito, implicitamente affermativa della giurisdizione, la quale renda incontestabile il rapporto sostanziale o taluni aspetti autonomi di esso (non anche, pertanto, aspetti meramente accessori rispetto al riconoscimento del credito preteso dal dipendente, quale quello della sua rivalutabilità o meno per svalutazione monetaria). (V 3968/81, mass n 414622; (V 3758/81, mass n 414399).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)