Sez. L, Sentenza n. 6385 del 19/04/2003 (Rv. 562373 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Giudice di merito - Valutazione della intera vicenda relativa al licenziamento al fine di accertare un intento esclusivo nell'utilizzo della procedura - Ammissibilità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
La legge n. 223 del 1991 in tema di licenziamento collettivo, pur devolvendo alle organizzazioni sindacali l'effettuazione di un controllo preventivo sulla ricorrenza delle ragioni legittimanti la procedura di riduzione del personale, non esclude la sindacabilità giurisdizionale volta ad indagare la sussistenza di un intento elusivo nel datore di lavoro nel far ricorso alla procedura di licenziamento collettivo, accertamento rimesso alla prudente valutazione del giudice, il quale potrà accertare in fatto l'intera vicenda che ha portato al licenziamento collettivo, tenendo conto anche degli accordi intervenuti tra le parti sociali. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza del giudice di merito, il quale aveva accertato che non vi era stata, prima dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo, una apprezzabile diminuzione dell'attività d'impresa, e che, poco dopo il licenziamento, tutti i lavoratori licenziati erano stati riassunti tranne il ricorrente, e ne aveva dedotto che la procedura di licenziamento collettivo era stata utilizzata in una ipotesi in cui non ne sussistevano le condizioni legittimanti).
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)