Sez. 5 - , Ordinanza n. 6265 del 14/03/2018 (Rv. 647464 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI | Disciplina ex art. 74, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione applicabile "ratione temporis" - Spese relative a studi - Portata - Aggiornamento dell'imprenditore e dei suoi dipendenti - Inclusione - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI
Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le spese sostenute per corsi di formazione ed aggiornamento del personale rientrano tra quelle per "studi e ricerche" di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 344 del 2003), atteso che l'ampiezza letterale e logica del riferimento agli "studi" ricomprende tutti gli esborsi finalizzati al potenziamento dell'impresa per il tramite di energie intellettuali, senza distinguere a seconda che l'attività di studio riguardi il miglioramento dell'organizzazione aziendale ovvero della competenza delle persone che in essa collaborano, con la conseguenza che è facoltà del contribuente scegliere se dedurre tali spese nell'esercizio di competenza, ovvero ripartirle per quote costanti negli esercizi successivi.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74 com. 1, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)