Sez. 5, Sentenza n. 3871 del 15/03/2002 (Rv. 553081 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI | Disciplina di cui all'art. 74, primo comma, d.P.R. n. 917 del 1986 - Spese relative a studi - Portata - Spese relative all'aggiornamento dell'imprenditore e dei suoi dipendenti - Inclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI
In tema di detrazioni fiscali per "spese relative a studi", il terzo comma dell'art. 71 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (il cui contenuto precettivo è oggi riprodotto nel primo comma dell'art. 74 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), il quale consente al contribuente di scegliere fra la detrazione nel solo esercizio di competenza, ovvero secondo quote costanti nell'esercizio stesso ed in quelli successivi (non oltre il quarto), si riferisce alle spese per l'aggiornamento professionale dell'imprenditore e dei suoi dipendenti, abbracciando tutti gli esborsi finalizzati al potenziamento dell'impresa per il tramite delle energie intellettuali, senza distinguere tra quelli diretti al miglioramento dell'organizzazione aziendale e quelli miranti all'accrescimento della professionalità delle persone che in essa collaborano.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)