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Sez. U - , Sentenza n. 20852 del 30/06/2022 (Rv. 665082 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Transito dai ruoli militari ai ruoli civili - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665082-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Le controversie aventi ad oggetto la domanda di transito dai ruoli militari ai ruoli civili, ai sensi dell'art. 386 c.p.c. - secondo il quale la giurisdizione va determinata sulla base dell'oggetto della domanda, verificato alla stregua del "petitum" sostanziale - appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo atteso che, fino a quando non viene formalizzato il passaggio, il richiedente rimane nei ruoli militari e la pretesa, azionata per ottenere coattivamente dal giudice il riconoscimento del diritto, attiene allo svolgimento del rapporto di lavoro del militare, rimasto in regime di diritto pubblico, ex art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituendo il transito una misura di salvaguardia della posizione lavorativa per il caso di sopravvenuta inidoneità allo svolgimento di determinate mansioni, pur persistendo l'idoneità allo svolgimento di altri compiti, seppure riferibili a ruoli diversi dell'amministrazione (quelli civili).

Cod. Proc. Civ. art. 386, Legge 28/07/1999 num. 266 art. 14 com. 5, Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)