Sez. U - , Ordinanza n. 25051 del 07/12/2016 (Rv. 641781 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Ufficiali e sottufficiali in servizio presso l’Aeronautica militare - Applicazione dell’art. 4 del d.l. n. 90 del 2014 per il transito nel corrispondente ruolo del personale civile dell’ENAV - Controversia - Giurisdizione del G.O. - Ragioni.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
La controversia avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del rifiuto opposto dall’ENAV al transito nei corrispondenti ruoli del personale civile della società, invocato, giusta l’art. 4 del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014, da ufficiali e sottufficiali dell’Aeronautica militare, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, concernendo la costituzione di un rapporto di diritto privato alla stregua del d.l. citato e non investendo in alcun modo il rapporto di impiego tra i ricorrenti e l’Aeronautica militare, essendo, altresì, pacifica la natura di ente pubblico economico dell’ENAV, con la conseguente devoluzione al medesimo giudice di ogni controversia relativa al rapporto di lavoro, anche quanto alla sua costituzione in forza di specifici provvedimenti legislativi.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 4, Legge 11/08/2014 num. 114 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)