Sez. 1, Sentenza n. 6389 del 23/06/1990 (Rv. 467961 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI DI ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - AFFIDAMENTO DEL FIGLIO NATURALE AD ESTRANEI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI DI ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - AFFIDAMENTO DEL FIGLIO NATURALE AD ESTRANEI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Ai fini della dichiarazione di adottabilità, ai sensi dell'art. 8 della legge 4 maggio 1983 n. 184, non è ravvisabile una situazione di abbandono nel caso in cui il genitore naturale del minore lo affidi temporaneamente, subito dopo la nascita, a persone estranee, qualora tale affidamento non denoti una sua abdicazione al potere-dovere di provvedere alla cura ed al mantenimento del minore, ancorché l'affidamento si protragga nel tempo, dopo la cessazione delle circostanze che lo avevano determinato, se detta situazione derivi esclusivamente dal comportamento illegittimo degli affidatari, i quali frappongono sistematicamente ostacoli ai diritti del genitore. (V 2216/81, mass n 412952).*
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)