Sez. 3, Sentenza n. 1845 del 14/01/1983 Ud. (dep. 03/03/1983) Rv. 157737 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE SENZA CONCESSIONE - REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - SENTENZA ANCHE NON DEFINITIVA - RIPRESA DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA - CONFIGURABILITÀ DI NUOVO REATO.*
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE SENZA CONCESSIONE - REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - SENTENZA ANCHE NON DEFINITIVA - RIPRESA DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA - CONFIGURABILITÀ DI NUOVO REATO.*
Il reato di costruzione senza concessione è reato permanente e, qualora non vi sia stata volontaria desistenza, la permanenza cessa con la sentenza di condanna o assoluzione, anche non definitiva, pronunciata dal giudice di merito, sicché si realizza un nuovo reato qualora l'attività costruttiva sia successivamente ripresa. (V mass n 147011; (V mass n 144439; (V mass n 142888; (V mass n 142847; (V mass n 141892; (Conf mass n 142930).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)