diritto.io

Sez. 3 - , Ordinanza n. 7288 del 13/03/2023 (Rv. 667045 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi - Inadempimento - Valutazione di adeguatezza dell'operazione - Irrilevanza - Presunzione di danno conseguente all’omissione di obblighi informativi - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667045-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

In tema di intermediazione finanziaria, l'onere probatorio a carico dell'intermediario di aver adempiuto agli obblighi informativi nei confronti del cliente sussiste indipendentemente dalla valutazione di adeguatezza dell'operazione; la carenza di prova di avere dato adeguate informazioni, peraltro, determina una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è, in ogni caso, fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in contrasto con il suindicato principio, aveva ritenuto inammissibile l'appello sul presupposto che l'invarianza del livello di rischio e il difetto di prova in merito al nesso di causalità tra violazione degli obblighi informativi e danno costituivano autonome "rationes decidendi" rispetto alla dedotta violazione degli obblighi stessi).

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)