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Sez. 1 - , Ordinanza n. 12990 del 12/05/2023 (Rv. 667897 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediario finanziario - Obblighi informativi - Inadempimento - Conseguenze - Presunzione di esistenza del nesso di causalità tra inadempimento e pregiudizio dell'investitore - Prova contraria - Oggetto.
Stato
decisa il 2023-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667897-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

In materia di contratti di intermediazione finanziaria, l'inottemperanza dell'intermediario agli obblighi informativi cui è tenuto fa insorgere la presunzione di sussistenza del nesso di causalità tra detto inadempimento e il pregiudizio lamentato dall'investitore, la cui prova contraria, a carico del primo, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio da parte dell'investitore, desunta anche da scelte rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli siano stati segnalati.

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23 com. 6, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)