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Sez. 3, Sentenza n. 708 del 04/03/1968 (Rv. 331929 - 01)

VENDITA - IN GENERE - VENDITA OBBLIGATORIA- VENDITA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA - EFFETTI - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1968-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331929-01

VENDITA - IN GENERE - VENDITA OBBLIGATORIA- VENDITA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA - EFFETTI - DIFFERENZE.*

Sia nella vendita obbligatoria che in quella sottoposta a condizione sospensiva l'effetto traslativo non si ha immediatamente, ma in epoca successiva alla formazione del contratto, ossia allorquando, rispettivamente, intervenga l'adempimento dell'obbligazione creata dalle parti o l'avveramento dell'evento futuro, al cui verificarsi e subordinata l'efficacia del negozio. Mentre, pero, la condizione determina la sospensione di tutti gli effetti, anche meramente obbligatori, e da luogo soltanto a quelli preliminari, la vendita obbligatoria importa l'assunzione dell'Obbligo, da parte del venditore, di trasferire la cosa e, da parte del compratore, di pagarne il prezzo, realizzando un contratto completo in tutti i suoi elementi ed idoneo ad attuare in futuro il trasferimento della cosa, qualora il rapporto sia regolarmente eseguito. Nella vendita obbligatoria il trasferimento del diritto decorre dal giorno in cui e avvenuto il fatto che lo ha determinato (ex nunc), mentre nella vendita sottoposta a condizione sospensiva il trasferimento ha efficacia normalmente dal giorno della conclusione del contratto (ex tunc).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)