Sez. 1, Sentenza n. 8917 del 24/08/1993 (Rv. 483545 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria ordinaria | Principio della non revocabilità dell'adempimento di un debito scaduto - Inapplicabilità rispetto alla costituzione di garanzia per debiti scaduti posta in essere a rinnovazione di preesistenti obbligazioni dell'imprenditore poi fallito - Condizione.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria ordinaria
<in tema di azione revocatoria ordinaria (esercitata, nella specie, in sede fallimentare), il principio della non revocabilità dell'adempimento di un debito scaduto (art. 2901, terzo comma, cod. civ.) si riferisce all'adempimento in senso tecnico e non può trovare applicazione rispetto alla costituzione di garanzia per debiti scaduti posta in essere a rinnovazione di preesistenti obbligazioni dall'imprenditore poi fallito, quando essa si riveli pregiudizievole per le ragioni dei creditori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 66, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)