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Sez. 1, Sentenza n. 3066 del 02/04/1996 (Rv. 496767 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO | Principio della non revocabilità dell'adempimento di un debito scaduto - Inapplicabilità rispetto alla concessione di garanzia ipotecaria a fronte di mutuo contratto per estinguere passività aziendali.
Stato
decisa il 1996-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496767-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO

È soggetto ad azione revocatoria (art. 2901 cod. civ.), ove concorrano le altre condizioni previste dalla legge, l'atto di concessione della garanzia ipotecaria a fronte di un mutuo contratto dal debitore per estinguere le passività aziendali, atteso che la stipula della garanzia non ha il connotato della doverosità proprio dell'adempimento - che giustifica l'esclusione della revocatoria, ai sensi del terzo comma dell'art. cit. - ma si fonda sulla libera determinazione del debitore, il quale, attraverso il mutuo, dà luogo alla modifica del suo patrimonio con il rischio di compromissione delle pregresse ragioni degli altri creditori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2821

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)