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Sez. 5, Sentenza n. 17829 del 09/09/2016 (Rv. 640985 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) | Obbligo d'interpello del contribuente - Disciplina ex art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 - Applicabilità a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2016-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640985-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE)

In tema di garanzie del contribuente, l'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), secondo il quale è obbligatorio l'interpello del contribuente in caso di liquidazione di tributi in base alla dichiarazione ove sussistano incertezze su aspetti rilevanti della stessa o risulti la spettanza di un rimborso d'imposta minore a quello richiesto, ha natura procedimentale, sicché è applicabile immediatamente all'attività accertativa dell'Amministrazione finanziaria posta in essere successivamente all'entrata in vigore della norma pur se relativa ad anni d'imposta anteriori a tale momento.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)