Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14147 del 11/07/2016 (Rv. 640562 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Comunicazione al contribuente all'esito del controllo ex art. 36 bis del d.P.R. 600 del 1973 - Invito a fornire chiarimenti ex art. 6 della l. n. 212 del 2000 - Necessità di notifica - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema d'imposte sui redditi, sia la comunicazione dell'esito della liquidazione ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 sia l'invito a fornire chiarimenti ex art. 6 della l. n. 212 del 2000, non devono seguire le procedure delle notifiche, in quanto le norme richiamate fanno riferimento alla comunicazione e all'invito a mezzo del servizio postale.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)