diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3022 del 07/05/1980 (Rv. 406783 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - DELLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA - NECESSITA - PRESUPPOSTI - DISCIPLINA EX ART 346 COD PROC CIV - INAPPLICABILITA - ONERE DI IMPUGNAZIONE DELLA PARTE SOCCOMBENTE - PRESUPPOSTO - SOCCOMBENZA PRATICA - SOCCOMBENZA TEORICA - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1980-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406783-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - DELLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA - NECESSITA - PRESUPPOSTI - DISCIPLINA EX ART 346 COD PROC CIV - INAPPLICABILITA - ONERE DI IMPUGNAZIONE DELLA PARTE SOCCOMBENTE - PRESUPPOSTO - SOCCOMBENZA PRATICA - SOCCOMBENZA TEORICA - ESTENSIONE.*

Nel caso in cui la sentenza di merito abbia risolto, sia pur implicitamente, una determinata questione pregiudiziale o preliminare, non rilevabile d'ufficio, in senso sfavorevole alla parte che poi sia risultata in concreto totalmente vittoriosa, questa, se la controparte ricorre per Cassazione, e tenuta a proporre ricorso incidentale in ordine alla questione predetta al fine di evitare che rimanga preclusa, poiche, in Sede di legittimita, non opera la disciplina dettata dall'art 346 cod proc civ per il giudizio di appello, ne e possibile invocare l'Esercizio del potere di correzione attribuito alla Corte di Cassazione dall'art 384 cod proc civ, in quanto tale potere concerne esclusivamente la soluzione di questioni di puro diritto e presuppone, anzitutto, che si tratti delle questioni che abbiano formato oggetto del ricorso, e non di questioni diverse: ne consegue che l'Onere di impugnazione gravante sul convenuto nel giudizio di Cassazione va riferito non solo alla soccombenza pratica, ma anche alla soccombenza teorica. (V 978/79, mass n 397168; (V 2718/77, mass n 386373; (V 1299/77, mass n 385997).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)