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Sez. 1, Sentenza n. 2291 del 04/06/1977 (Rv. 385997 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - REQUISITI - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA DEL COOBBLIGATO SOLIDALE DELL'APPELLANTE PRINCIPALE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385997-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - REQUISITI - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA DEL COOBBLIGATO SOLIDALE DELL'APPELLANTE PRINCIPALE - AMMISSIBILITA.*

L'impugnazione incidentale tardiva non richiede necessariamente una contrapposizione di interessi tra la parte che ha proposto la impugnazione principale e quella che impugna successivamente, ma postula, piu semplicemente, due requisiti fondamentali: che la impugnazione incidentale riguardi il medesimo capo di sentenza che ha formato oggetto dell'impugnazione principale, o un capo con esso connesso o da esso dipendente, e che l'interesse ad impugnare nasca proprio dal fatto che e stata proposta l'impugnazione principale. Deve percio ritenersi ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta dal coobbligato solidale dell'appellante principale, in quanto, qualora fosse accolta l'impugnazione proposta dall'altro coobbligato, l'intero debito graverebbe unicamente su di lui in Mancanza di impugnazione incidentale tardiva.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)