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Sez. L, Sentenza n. 20790 del 07/10/2010 (Rv. 615441 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Trattenute fiscali - Ad opera del datore - Necessità - Conseguenze - Revisione della retribuzione al netto degli oneri e delle imposte - Accordo espresso ed inequivoco - Necessità.
Stato
decisa il 2010-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615441-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

In tema di retribuzione, ancorchè l'art. 23 del d.P.R. n.600 del 1973, e successive modificazioni, preveda che il datore di lavoro debba effettuare le trattenute prescritte dalla legge su tutte le somme e i valori erogati al dipendente, non può escludersi un accordo, purchè espresso ed inequivoco, tra il lavoratore ed il datore con cui si stabilisca di calcolare la retribuzione al netto e non al lordo delle imposte e degli oneri contributivi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)