diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 9679 del 03/10/1997 (Rv. 508538 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - IN GENERE | Creditore del simulato alienante - Domanda di simulazione - Dimostrazione del pregiudizio derivante ad uno specifico credito dall'alienazione del bene - Necessità - Esercizio in sede giudiziale di detto diritto - Configurabilità - Effetto interruttivo della relativa prescrizione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508538-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - IN GENERE

La domanda di simulazione proposta da chi si dichiari legittimato in quanto creditore del simulato alienante comporta non solo la allegazione, come fatto di legittimazione, di uno specifico credito ma anche la dimostrazione del pregiudizio che alla soddisfazione di questo può derivare dall'alienazione del bene; sicché la domanda di simulazione proposta dal creditore del simulato alienante costituisce esercizio di quello specifico credito attraverso il giudizio e vale pertanto ad interromperne la prescrizione secondo quanto dispone l'art. 2943 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1416, Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)