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Sez. 2, Sentenza n. 26404 del 16/12/2009 (Rv. 610921 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Macellazione di carni destinate al consumo - Violazione delle norme sanitarie - Presupposti oggettivi - Obiettiva destinabilità al consumo delle carni macellate - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610921-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

L'illecito amministrativo previsto dall'art. 20, comma secondo, del d.lgs. 18 aprile 1994, n. 286, concernente la macellazione di animali e la immissione in commercio delle relative carni senza l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, sussiste quando la carne dell'animale macellato, in base alle circostanze obiettive del caso concreto (quali il tipo di animale macellato, il luogo della macellazione, la natura dell'impianto di macellazione), sia suscettibile di essere destinata al commercio ed al consumo umano, a prescindere dal fatto che, nella specie, la carne sia stata o meno effettivamente commercializzata (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale era stata rigettata l'opposizione a sanzione amministrativa, proposta da una società commerciale nei cui locali erano state rinvenute carni bovine provenienti da un macello e prive del prescritto timbro, e fondata sull'assunto che le suddette carni non fossero destinate immediatamente al consumo umano, ma ad ulteriori lavorazioni).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/04/1994 num. 286 art. 4, Decreto Legisl. 18/04/1994 num. 286 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)