Sez. 1, Sentenza n. 2557 del 22/02/2002 (Rv. 552439 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Animali macellati - Bollatura sanitaria - Caratteristiche - Trasporto - Documento di accompagnamento - Bollatura incompleta - Riempimento del documento di accompagnamento in base alla bollatura - Responsabilità del macellaio - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
Ai sensi degli artt. 4 lett e) e 5, ottavo comma D.Lgs. n. 286/1994, le carcasse degli animali macellati devono avere impressa sulle carni la bollatura sanitaria, durante il trasporto gli animali macellati devono essere accompagnati da un documento su cui sia riportato il contenuto della bollatura sanitaria e gli strumenti per impremere quest'ultima sono custoditi sotto la responsabilità' del veterinario ufficiale; pertanto, dovendo il documento di accompagnamento riportare il contenuto della bollatura sanitaria, nessun addebito può muoversi al macellaio qualora questi abbia fedelmente riportato nel documento di accompagnamento delle carni il contenuto della bollatura sanitaria anche se il timbro usato a tal fine non contenga tutti gli elementi elencati al cap. XI dell'all. 1 al D.Lgs. n. 286/1994, posto che qualora il macellaio integrasse di sua iniziativa il documento di accompagnamento non vi sarebbe corrispondenza tra bollatura sanitaria e documento di accompagno e le carni non potrebbero viaggiare, incombendo del resto esclusivamente sul veterinario ufficiale l'onere di imprimere sulle medesime una bollatura sanitaria corrispondente al dettato normativo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/04/1994 num. 286 art. 4 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)