Sez. 1, Sentenza n. 2292 del 04/06/1977 (Rv. 385999 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - TERMINE - RIASSUNZIONE DOPO IL TERMINE ANNUALE - ECCEZIONE DI ESTINZIONE PRIMA DI OGNI ALTRA DIFESA - MANCANZA - ESTINZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - TERMINE - RIASSUNZIONE DOPO IL TERMINE ANNUALE - ECCEZIONE DI ESTINZIONE PRIMA DI OGNI ALTRA DIFESA - MANCANZA - ESTINZIONE - ESCLUSIONE.*
Qualora nella prima udienza davanti al giudice di rinvio, essendo stato riassunto il processo dopo il termine annuale di cui all'art 392 cod proc civ, il convenuto non si opponga ad un rinvio nella trattazione della causa e, nella comparsa di Costituzione e risposta, prospetti soltanto difese nel merito, deve ritenersi che il convenuto stesso abbia perso il potere di eccepire l'Estinzione del processo per mancata tempestiva riassunzione, non avendo egli sollevato l'eccezione 'prima di ogni altra sua difesà, come prescritto dallo art 307, ultimo comma, cod proc civ. (V 917/72, mass n 357178).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)