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Sez. 1, Sentenza n. 21255 del 14/10/2010 (Rv. 615480 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Estinzione del giudizio di rinvio per tardiva riassunzione - Eccezione di parte proposta tempestivamente - Successiva proposizione di eccezione di estinzione per altra causa - Rilevanza sull'ammissibilità e tempestività della prima eccezione - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615480-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

L'estinzione del processo per tardiva riassunzione davanti al giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 307, quarto comma, cod. proc. civ. (nel testo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009), deve essere eccepita prima di ogni altra difesa, requisito questo che, una volta soddisfatto, non è vanificato dalla successiva formulazione di un'ulteriore eccezione di estinzione del giudizio per altra causa sopravvenuta, a prescindere dalla precedenza che nell'esposizione delle successive difese sia data alla seconda causa di estinzione.

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)