Sez. 2 - , Ordinanza n. 10489 del 03/05/2018 (Rv. 648239 - 01)
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - DEMANIO MARITTIMO - DELIMITAZIONE, AMPLIAMENTO, MODIFICAZIONE E RIDUZIONE | - Arenile marino - Inclusione nel demanio marittimo - Sussistenza - Fondamento - Utilizzazione per realizzare una strada pubblica - Potere di fatto indebitamente esercitato su di esso da privati - Rilevanza in funzione della possibile sdemanializzazione - Esclusione.
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - DEMANIO MARITTIMO - DELIMITAZIONE, AMPLIAMENTO, MODIFICAZIONE E RIDUZIONE
La natura demaniale dell'arenile - ovvero quel tratto di terraferma che residua al naturale ritirarsi delle acque, restando idoneo ai pubblici usi del mare, anche se in via soltanto potenziale e non attuale - deriva dalla corrispondenza con uno dei beni normativamente definiti negli artt. 822 c.c. e 28 c.n. e permane anche qualora una parte di esso sia stata utilizzata per realizzare una strada pubblica, non implicando tale evento la sua sdemanializzazione, così come l'esercizio di un potere di fatto da parte di un privato che vi abbia realizzato abusivamente opere e manufatti, non fa venir meno l'attitudine del bene a realizzare i pubblici usi del mare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Cod. Navig. art. 28, Cod. Navig. art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)