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Sez. 4, Sentenza n. 2050 del 25/11/2003 Cc. (dep. 22/01/2004) Rv. 227671 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - RIPARAZIONE DELL'ERRORE GIUDIZIARIO - IN GENERE | Quantificazione del risarcimento - Liquidazione dei danni non patrimoniali - Danno biologico, danno morale e danno esistenziale - Autonome categorie di danno.
Stato
decisa il 2003-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227671-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - RIPARAZIONE DELL'ERRORE GIUDIZIARIO - IN GENERE

In tema di riparazione dell'errore giudiziario, il giudice è tenuto a risarcire, ricorrendone le condizioni, il danno biologico, quello morale nonché il danno esistenziale, trattandosi di differenti ed autonome categorie, tutte ricomprese nel danno non patrimoniale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 643, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 643

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)