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Sez. 4, Sentenza n. 24359 del 23/02/2006 Cc. (dep. 14/07/2006) Rv. 234612 - 01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RIPARAZIONE DELL'ERRORE GIUDIZIARIO - IN GENERE | Quantificazione del risarcimento - Danni risarcibili - Criteri utilizzabili.
Stato
decisa il 2006-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234612-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RIPARAZIONE DELL'ERRORE GIUDIZIARIO - IN GENERE

Nella liquidazione della somma per la riparazione dell'errore giudiziario, oltre che dei pregiudizi derivanti dalla custodia cautelare sofferta, il giudice deve tener conto di pregiudizi riconducibili al processo penale promosso nei confronti dell'istante e non soltanto di quelli riferibili alla ingiusta condanna. (Nella fattispecie la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di merito aveva ritenuto non risarcibili perché riferite al processo e non all'ingiusta condanna, le seguenti componenti del danno: le spese sostenute per ottenere il dissequestro di due immobili sottoposti a sequestro conservativo e l'estinzione delle procedure esecutive, trattandosi di procedure che, seppure avviate in precedenza, avevano trovato la loro conferma definitiva nella sentenza di condanna; il danno derivante dalla perdita di un'autovettura di proprietà del ricorrente sequestrata e confiscata; la perdita dei risparmi utilizzati per la cura della figlia e per le spese di costituzione di parte civile della medesima).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 643, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)