Sez. 1, Sentenza n. 3433 del 18/05/1983 (Rv. 428317 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI DI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI - MODIFICA DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI - COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI DI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI - MODIFICA DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI - COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO.*
Competente ad emettere i provvedimenti di modifica delle condizioni di affidamento dei figli minori di coniugi separati o divorziati è il tribunale ordinario, e non il tribunale per i minorenni, alla cui Competenza l'art. 38 disp. Att. Cod. civ. (come modificato dall'art. 221 della legge 19 maggio 1975 n. 151) - nel disporre che sono emanati dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non è "espressamente" stabilita la Competenza di una diversa autorità giudiziaria - attribuisce, per quanto riguarda l'Esercizio della potestà sui figli minori, i soli provvedimenti contemplati dagli artt. 303, 316, 317 bis, 330, 332, 333, 334 e 335 cod. civ., norme tutte disciplinanti l'Esercizio della potestà sotto profili diversi da quello suindicato e postulanti sempre, ove la potestà sia esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, la convivenza di costoro. (V 961/82, mass n 418830; (Conf 1551/83; (contra 2860/82, mass n 420747).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)