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Sez. L, Sentenza n. 5745 del 05/12/1978 (Rv. 395543 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE - PRIMO E SECONDO COMMA DELL'ART 459 COD PROC CIV - AMBITI RISPETTIVI DI APPLICAZIONE - CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO OBBLIGHI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DERIVANTI DAL REGOLAMENTO ORGANICO PER IL PERSONALE DI STATO MAGGIORE NAVIGANTE - INCLUSIONE NELLE IPOTESI PREVISTE DAL PRIMO COMMA DELL'ART 459 COD PROC CIV.*
Stato
decisa il 1978-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395543-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE - PRIMO E SECONDO COMMA DELL'ART 459 COD PROC CIV - AMBITI RISPETTIVI DI APPLICAZIONE - CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO OBBLIGHI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DERIVANTI DAL REGOLAMENTO ORGANICO PER IL PERSONALE DI STATO MAGGIORE NAVIGANTE - INCLUSIONE NELLE IPOTESI PREVISTE DAL PRIMO COMMA DELL'ART 459 COD PROC CIV.*

Il fondamento della distinzione operata dall'art 459 cod proc civ, in materia di previdenza ed assistenza, non sta nell'obbligatorieta delle norme invocate a fondamento della domanda, bensi nel carattere di generalita o di specialita afferenti ai relativi obblighi previdenziali e cioe nella diversita della fonte dell'Obbligo rientrando nella previsione del primo comma le controversie relative ad obblighi derivanti dall'Esercizio della potesta legislativa dello stato ed in quella del secondo comma quelle che attengono all'osservanza di obblighi derivanti da contratti collettivi, ancorche resi efficaci erga omnes. Va pertanto inquadrata fra le controversie rientranti nel primo comma, quella in cui la fonte dell'Obbligo e costituito dal regolamento organico per il personale di stato maggiore navigante (approvato con DM 30 giugno 1947) avente natura di regolamento delegato ed approvato dai competenti ministri in attuazione di potesta legislativa loro trasferita dal Parlamento. (V 2535/57 sulla seconda parte; (Conf 139/75, mass n 373314 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 459, DM 30/06/1947

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)