Sez. L, Sentenza n. 139 del 13/01/1975 (Rv. 373314 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE - CONTROVERSIE RISPETTIVAMENTE DISCIPLINATE DALLE NORME DEL CAPO SECONDO O DA QUELLO DEL CAPO TERZO DEL TITOLO QUARTO DEL LIBRO SECONDO DEL COD PROC CIV - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE - CONTROVERSIE RISPETTIVAMENTE DISCIPLINATE DALLE NORME DEL CAPO SECONDO O DA QUELLO DEL CAPO TERZO DEL TITOLO QUARTO DEL LIBRO SECONDO DEL COD PROC CIV - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Il fondamento della distinzione operata dall'art 459 cod proc civ in materia di previdenza e di assistenza non sta nell'obbligatorieta delle norme invocate a fondamento della domanda, ma nella diversita della fonte dell'Obbligo, rientrando nella previsione del primo comma le controversie relative ad obblighi derivanti dall'Esercizio della potesta legislativa dello stato ed in quella del secondo comma quelle che attengono all'osservanza di obblighi derivanti da contratti collettivi ancorche resi efficaci erga omnes. (V 2724/71, mass n 353892).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 459
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)